ISLAM E OCCIDENTE
Confessioni religiose e diritti garantiti
di VALERIO ONIDA
Caro direttore Il 25 e il 26 febbraio scorsi il Corriere ha pubblicato due articoli di Magdi Allam, polemici contro il riconoscimento del matrimonio islamico in Gran Bretagna, che sfociano nella singolare proposta, per l' Italia, di «vietare il matrimonio islamico in quanto incompatibile con il nostro diritto e la nostra Costituzione». Allam dovrebbe conoscere la distinzione fra istituti giuridici del diritto civile degli Stati e istituti giuridici del diritto «interno» di alcune confessioni religiose. Dovrebbe sapere che varie confessioni religiose considerano i rapporti matrimoniali materia di diretto interesse del proprio ordinamento giuridico e li regolano. Che in molti Stati mediorientali, compreso Israele (di cui Allam è grande ammiratore, e che tutti conosciamo come uno Stato democratico) addirittura il diritto matrimoniale non è disciplinato dalla legge dello Stato, ma è rimesso al diritto delle rispettive confessioni religiose e alla giurisdizione dei rispettivi tribunali (ebraici per gli ebrei, cristiani per i cristiani, islamici per i musulmani), così che non c' è matrimonio «civile» per chi non appartenga ad alcuna confessione. Da noi non è così, per fortuna, e il codice civile regola l' istituto matrimoniale per tutti i cittadini: tuttavia, come si sa, lo Stato, con il Concordato lateranense, ha riconosciuto «effetti civili» al matrimonio religioso cattolico, e con le intese ha riconosciuto gli stessi effetti ai matrimoni celebrati secondo il rito di altre confessioni cristiane e non cristiane; le sentenze che i Tribunali ecclesiastici della Chiesa cattolica pronunciano in tema di nullità dei matrimoni canonici sono a loro volta riconosciute; e ci sono volute una decisione della Corte costituzionale e la revisione del Concordato per introdurre un controllo dei giudici italiani su queste sentenze sotto il profilo del rispetto dei principi supremi del nostro ordinamento costituzionale (come il diritto di difesa delle parti). Quanto alla poligamia, essa contrasta con i principi del nostro diritto matrimoniale, e quindi non può trovare riconoscimento: tuttavia, secondo le regole nazionali e internazionali del cosiddetto diritto internazionale privato, il matrimonio e i rapporti di famiglia sono regolati dalla legge nazionale dei coniugi (indipendentemente dall' appartenenza religiosa), e dunque è del tutto corretta l' affermazione del giudice di Bologna citato e criticato da Allam, secondo cui non può essere imputato di bigamia il cittadino straniero cui la sua legge nazionale riconosce la possibilità di contrarre più matrimoni, e nessun principio di ordine pubblico è leso là dove i matrimoni contratti all' estero siano privi di effetti civili per l' ordinamento italiano. Più in generale, occorre essere molto attenti nel mantenere fermi i pilastri della libertà religiosa, da una parte, e della garanzia dei diritti umani universali, dall' altra. Le confessioni religiose devono essere libere di «organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l' ordinamento giuridico italiano» (articolo 8 della Costituzione), e gli individui devono essere liberi di professare liberamente la loro religione «in qualsiasi forma, individuale o associata» e di esercitare liberamente il loro culto «purché non si tratti di riti contrari al buon costume» (articolo 19 della Costituzione). Lo Stato, se riconosce dei benefici (ad esempio per la costruzione di edifici di culto) deve farlo in condizioni di eguaglianza fra le diverse confessioni, anche indipendentemente dalle intese che abbia stipulato con alcune di esse (come ha riconosciuto la Corte costituzionale fin dal 1993). Enti, religiosi come non religiosi, hanno diritto di istituire scuole, alle sole condizioni generali poste alla legge dello Stato, in base all' articolo 33 della Costituzione. Su tutto domina il grande principio della distinzione degli ordini (l' ordine civile e quello religioso), espresso dall' articolo 7 della Costituzione con riguardo alla Chiesa cattolica ma valido anche per le altre confessioni. Lo Stato non può identificarsi in nessuna religione e in nessuna filosofia antireligiosa, deve rispettare la libertà di tutti, individui e gruppi, deve trattare tutti, individui e gruppi, in conformità al principio di eguaglianza, e insieme assicurare il rispetto da parte di tutti delle regole comuni inderogabili. In tutto questo il tema del rischio di complotti terroristici, magari all' ombra di luoghi di culto, non c' entra. Se la collettività è esposta a pericoli concreti, non dalla diffusione di idee, ma da attività di organizzazione o di istigazione alla violenza, lo Stato ha il diritto e il dovere di intervenire a difendere la sicurezza pubblica, nei modi e con le garanzie della legge, anche se si tratta di intervenire su organizzazioni di culto. Se sono violati diritti fondamentali, lo Stato ha il dovere di tutelarli indipendentemente dal fatto che tali violazioni siano compiute in nome di vere o presunte esigenze religiose. L' Occidente ha compiuto un lungo e tormentato cammino per superare le antiche contrapposizioni relative alle religioni e affermare la laicità dello Stato. Sarebbe paradossale che ora facesse passi indietro finendo risucchiato da posizioni culturali o ideologiche che non hanno (ancora) compiuto lo stesso cammino. Il resto è affidato al libero confronto delle idee.
Onida Valerio
Onida Valerio